BONUS BEBE’

14 Mag 2015

bonus_bebe

Assegno di natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 (c.d. BONUS BEBE’).

 Per ottenere l'assegno di natalità occorre possedere determinati requisiti di legge e presentare domanda all'Inps esclusivamente per via telematica rivolgendosi presso la nostra sede.

A chi spetta

L'assegno va a beneficio dei nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato o in affido preadottivo, disposto ai sensi della legge 184 del 1983, tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e che siano in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro

Per richiedere l'assegno è necessario essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013. E' necessario inoltre che nel nucleo familiare indicato nella D.S.U. sia presente il figlio nato o adottato o in affido preadottivo. Per tale motivo le D.S.U. presentate nel 2014 non possono essere utilizzate per la domanda di assegno. Si ricorda che il termine di validità di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dell'anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può più utilizzare la D.S.U. scaduta ma occorre presentarne un'altra. Se non si presenta una nuova D.S.U. il beneficio è sospeso fino a quando non viene presentata la nuova D.S.U.

Cosa spetta

E' concesso un assegno annuale per ogni figlio, nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:

  • 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
  • 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L'assegno spetta dalla data di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

Chi può presentare la domanda

Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del d.lgs. 286 del 1998. Ai fini dell'assegno ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del d.lgs. 251 del 2007);
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune);
  • ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all'anno.

Quando si presenta la domanda e quando decorre l'assegno

  • La domanda di assegno va presentata di regola una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017 da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo disposto ai sensi della legge 184 del 1983.

Chi paga l'assegno

  • L'INPS paga l'assegno per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda della misura annua dell'assegno (960 euro o 1.920 euro, secondo il valore dell'ISEE), secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o cata prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. Il pagamento dell'assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate.