{"id":2611,"date":"2015-05-14T14:08:36","date_gmt":"2015-05-14T12:08:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.associazioneasa.eu\/ASA\/?p=2611"},"modified":"2015-06-23T15:32:32","modified_gmt":"2015-06-23T13:32:32","slug":"2611","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.associazioneasa.eu\/ASA\/2611\/","title":{"rendered":"BONUS BEBE&#8217;"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">\n\t<a href=\"http:\/\/www.associazioneasa.eu\/ASA\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/bonus_bebe.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" alt=\"bonus_bebe\" class=\"alignnone size-medium wp-image-2809\" height=\"150\" src=\"http:\/\/www.associazioneasa.eu\/ASA\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/bonus_bebe-300x150.jpg\" width=\"300\" srcset=\"http:\/\/www.associazioneasa.eu\/ASA\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/bonus_bebe-300x150.jpg 300w, http:\/\/www.associazioneasa.eu\/ASA\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/bonus_bebe.jpg 640w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Assegno di natalit&agrave; di cui all&#39;articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015&nbsp;<\/strong><strong><em>(c.d. BONUS BEBE&rsquo;).<\/em><\/strong><\/span>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong><em>&nbsp;<\/em><\/strong>Per ottenere l&#39;assegno di natalit&agrave; occorre possedere determinati requisiti di legge e presentare domanda all&#39;Inps esclusivamente per via telematica&nbsp;rivolgendosi presso la nostra sede.\n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>A chi spetta<\/strong>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tL&#39;assegno va a beneficio dei nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato o in affido preadottivo, disposto ai sensi della legge 184 del 1983, tra il 1&deg; gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e che siano in possesso di un ISEE in corso di validit&agrave; non superiore a 25.000 euro\n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tPer richiedere l&#39;assegno &egrave; necessario essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159\/2013. E&#39; necessario inoltre che nel nucleo familiare indicato nella D.S.U. sia presente il figlio nato o adottato o in affido preadottivo. Per tale motivo le D.S.U. presentate nel 2014 non possono essere utilizzate per la domanda di assegno. Si ricorda che il termine di validit&agrave; di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dell&#39;anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si pu&ograve; pi&ugrave; utilizzare la D.S.U. scaduta ma occorre presentarne un&#39;altra. Se non si presenta una nuova D.S.U. il beneficio &egrave; sospeso fino a quando non viene presentata la nuova D.S.U.\n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>Cosa spetta<\/strong>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tE&#39; concesso un assegno annuale per ogni figlio, nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1&deg; gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. La misura dell&#39;assegno dipende dal valore dell&#39;ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:\n<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>\n\t\t<span style=\"color:#000000;\">960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell&#39;ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;<\/span>\n\t<\/li>\n<li>\n\t\t<span style=\"color:#000000;\">1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell&#39;ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.<\/span>\n\t<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tL&#39;assegno spetta dalla data di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell&#39;adozione o dell&#39;affidamento preadottivo fino al compimento del terzo anno di et&agrave; oppure fino al terzo anno dall&#39;ingresso nel nucleo familiare a seguito dell&#39;adozione o dell&#39;affidamento preadottivo.\n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>Chi pu&ograve; presentare la domanda<\/strong>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tPu&ograve; presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti:\n<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>\n\t\t<span style=\"color:#000000;\">cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell&#39;Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all&#39;art. 9 del d.lgs. 286 del 1998. Ai fini dell&#39;assegno ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del d.lgs. 251 del 2007);<\/span>\n\t<\/li>\n<li>\n\t\t<span style=\"color:#000000;\">residenza in Italia;<\/span>\n\t<\/li>\n<li>\n\t\t<span style=\"color:#000000;\">convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune);<\/span>\n\t<\/li>\n<li>\n\t\t<span style=\"color:#000000;\">ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a s&eacute;, non superiore ai 25.000 euro all&#39;anno.<\/span>\n\t<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"color:#000000;\"><strong>Quando si presenta la domanda e quando decorre l&#39;assegno<\/strong><\/span>\n<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">\n\t\t<span style=\"color:#000000;\">La domanda di assegno va presentata di regola una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017 da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell&#39;adozione o dell&#39;affidamento preadottivo disposto ai sensi della legge 184 del 1983.<\/span>\n\t<\/li>\n<\/ul>\n<p>\n\t<strong>Chi paga l&#39;assegno<\/strong>\n<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">\n\t\t<span style=\"color:#000000;\">L&#39;INPS paga l&#39;assegno per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda della misura annua dell&#39;assegno (960 euro o 1.920 euro, secondo il valore dell&#39;ISEE), secondo le modalit&agrave; indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o cata prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. Il pagamento dell&#39;assegno &egrave; effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda &egrave; stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l&#39;importo delle mensilit&agrave; sino a quel momento maturate.<\/span>\n\t<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Assegno di natalit&agrave; di cui all&#39;articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015&nbsp;(c.d. BONUS BEBE&rsquo;). &nbsp;Per ottenere l&#39;assegno di natalit&agrave; occorre possedere determinati requisiti di legge e presentare domanda all&#39;Inps esclusivamente per via telematica&nbsp;rivolgendosi presso la nostra sede. A chi spetta L&#39;assegno va a beneficio dei nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato o in affido preadottivo, disposto ai sensi della legge 184 del 1983, tra il 1&deg; gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e che siano in possesso di un ISEE in corso di validit&agrave; non superiore a 25.000 euro Per richiedere l&#39;assegno &egrave; necessario essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159\/2013. E&#39; necessario inoltre che nel nucleo familiare indicato nella D.S.U. sia presente il figlio nato o adottato o in affido preadottivo. Per tale motivo le D.S.U. presentate nel 2014 non possono essere utilizzate per la domanda di assegno. Si ricorda che il termine di validit&agrave; di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dell&#39;anno successivo a quello della sua presentazione. 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